Svolgere un’attività all’interno della Repubblica di San Marino
Le persone, sia fisiche che giuridiche (società), che intendano esercitare un’attività industriale, di servizio, artigianale e commerciale in territorio sammarinese devono essere a ciò abilitate da apposita licenza. Ogni operatore economico può essere titolare di una sola licenza salvo le esplicite compatibilità previste dalle leggi speciali.
La legge 23 luglio 2010 n. 129 definisce all’articolo 4 i vari tipi specificando che:
“ 1. Sono da considerarsi licenze per l'esercizio dell’attività industriale quelle che autorizzano i titolari ad esercitare professionalmente un’attività economica organizzata ai fini della produzione e/o trasformazione di beni e dei relativi servizi complementari.
2. Sono da considerarsi licenze per l'esercizio dell’attività di servizio quelle che autorizzano i titolari ad esercitare professionalmente una attività economica organizzata al fine di erogare servizi ad eccezione delle attività di cui al 3° o 4° comma del presente articolo.
3. Sono da considerarsi licenze per l'esercizio dell’attività artigianale, quelle regolate dalla Legge 25 gennaio 1990 n. 10 e successive modifiche.
4. Sono da considerarsi licenze per l'esercizio dell’attività commerciale quelle che permettono l’esercizio delle attività regolate dalla Legge 25 luglio 2000 n. 65 e successive modifiche”
Una volta individuato il settore nel quale si vuole operare, occorre altresì scegliere la forma giuridica della propria impresa, ossia se esercitarla in forma individuale oppure in forma associata
Per esercitare l’impresa attraverso una licenza individuale occorre fare riferimento alla Legge 23 luglio 2010 n. 129, “Disciplina delle licenze per l’esercizio delle attività industriali, di servizio, artigianali e commerciali “e in particolar modo ai requisiti sanciti dall’articolo 7:
“1. Può ottenere una licenza individuale chi:
a) è residente nella Repubblica di San Marino;
b) ha la capacità civile;
c) non ha riportato condanne in Repubblica o all’estero per reati non colposi contro il patrimonio, contro la fede pubblica e/o contro l’economia pubblica, a pene restrittive della libertà personale per un tempo superiore a due anni; non ha riportato condanne anche non definitive e di qualsiasi entità o non ha in corso un processo penale di merito per associazione per delinquere di stampo malavitoso, riciclaggio, finanziamento del terrorismo, usura e traffico di sostanze stupefacenti;
d) non ha riportato condanne anche non definitive e di qualsiasi entità, per corruzione, utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, frode fiscale, bancarotta fraudolenta;
e) chi non ha riportato, entro cinque anni dalla condanna precedente, per omicidio e lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse con violazione di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, una ulteriore condanna anche non definitiva per il medesimo reato;
f) non risulti sottoposto ad una procedura di concorso di creditori ovvero ad una procedura equivalente in ordinamenti stranieri;
g) sia in possesso degli ulteriori requisiti richiesti da leggi speciali.”
Mentre per chi intendesse esercitare la propria attività in forma associata deve costituire una società secondo quanto previsto dalla Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche integrate nel testo coordinato del Decreto Delegato 24 febbraio 2011 n. 46.
a) società di persone:
- società in nome collettivo
b) società di capitali:
- società per azioni
- società a responsabilità limitata.
Autorizzazioni e condizioni per la costituzione
Per la costituzione di una Società di capitali è necessario:
1) che il capitale sociale sia interamente sottoscritto;
2) che sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società in relazione al suo particolare oggetto;
3) che siano rispettate le disposizioni della Legge riguardo ai conferimenti;
4) che tutti i soci non siano Soggetti Inidonei.
Per procedere alla costituzione di una società è necessario rivolgersi ad un Notaio sammarinese il quale, preliminarmente, procederà alla verifica dei requisiti in capo ai futuri soci chiedendo agli stessi di produrre la Certificazione.
La Certificazione da parte di soggetti non residenti o non aventi sede nella Repubblica di San Marino deve essere equivalente a quella prodotta dai residenti (si veda al riguardo l'articolo 1, comma 2, del Testo Coordinato della Legge 23 febbraio 2006 n.46, Legge sulle Società e successive modifiche) a quella richiesta per i soggetti residenti.
La legge ha altresì specificatamente indicato i casi nei quali una persona, fisica o giuridica, non possa detenere quote o azioni di società: cioè quando il Soggetto viene qualificato come Inidoneo (si veda al riguardo l'art.1 lettera 9 della citata legge).
Unitamente alla verifica dei requisiti dei soggetti promotori, particolare attenzione verrà posta altresì all’esame dell’oggetto sociale relativamente al quale vengono dettati particolari vincoli per la sua individuazione: la legge sulle società precisa che “l’oggetto sociale deve essere lecito, possibile, determinato e deve comprendere attività tra loro coerenti”.
Può accadere che per determinati tipi di società previste da leggi speciali, nonché per quelle società il cui oggetto sociale contenga attività economiche o settori merceologici compresi in specifici Decreti delegati, occorra ottenere un'autorizzazione amministrativa preventiva non revocabile, che si esprime nel nulla osta del Congresso di Stato. Un esempio è doveroso e potrebbe consistere con quanto specificato dal Decreto Delegato 13 Dicembre 2007 n. 2007 n. 116 che reca appunto il titolo: "Nulla Osta per la Costituzione di Società Aventi ad Oggetto Particolari Attività Economiche o Settori Merceologici" successivamente modificato anche dal Decreto Delegato 12 febbraio 2009 n. 17, nonchè dal Decreto Delegato 25 maggio 2011 n. 85.
Esercitare l'attività commerciale nel territorio della Repubblica di San Marino
Recentemente è stata introdotta la legge 26 Luglio 2010 n. 130, disciplinante l'attività commerciale, la quale all'articolo 4 prevede che l'attività commerciale possa essere esercitata nella forma del: commercio al dettaglio, commercio all'ingrosso, commercio elettronico, oppure nella forma dell'intermediazione commerciale e attività ausiliarie.
Il Commercio al Dettaglio può svolgersi in una delle seguenti forme:
a) esercizio commerciale aperto al pubblico;
b) per mezzo di apparecchi automatici;
c) tramite sistemi di comunicazione quali mezzi informatici e telematici, corrispondenza e televisione;
d) in forma ambulante sul suolo pubblico;
e) presso il domicilio del consumatore o in altra sede diversa dalle aree pubbliche.
Possono essere titolari di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio in esercizio aperto al pubblico:
1. le persone fisiche residenti nel territorio della Repubblica di San Marino oppure le persone giuridiche regolarmente riconosciute ai sensi delle apposite leggi sammarinesi in materia.
2. Per le persone giuridiche titolari di licenza commerciale di cui al precedente comma, è requisito indispensabile che le quote sociali oppure le azioni rappresentanti la maggioranza del capitale sociale siano possedute da persone fisiche residenti nel territorio della Repubblica di San Marino.
3. In deroga a quanto previsto poc'anzi, le quote sociali oppure le azioni rappresentanti la maggioranza del capitale sociale possono essere possedute:
a) da persone giuridiche commerciali le cui quote o azioni sono detenute da persone fisiche residenti nel territorio della Repubblica di San Marino;
b) previo nulla osta del Congresso di Stato, da società consortili giuridicamente costituite nel territorio della Repubblica di San Marino ai sensi della normativa sammarinese che regola il settore.
La legge ha inoltre previsto, come ulteriore deroga, che è consentita la costituzione di società a responsabilità limitata o di società per azioni in cui possono detenere quote di maggioranza fino alla totalità del capitale sociale:
a) persone fisiche non residenti nel territorio della Repubblica di San Marino;
b) persone giuridiche di diritto sammarinese aventi carattere diverso da quelle di cui al superiore punto 3 lettera a);
c) persone giuridiche non di diritto sammarinese.
Tali quote sociali o azioni non possono essere rappresentate tramite mandato fiduciario sia nelle società stesse che in quelle controllanti.
Il rilascio della licenza di esercizio per le attività di cui al superiore punto 4 è soggetta ad autorizzazione da parte del Comitato d’Esame.
Commercio all'ingrosso. Possono essere titolari della licenza per l'esercizio del commercio all'ingrosso le persone fisiche residenti nel territorio della Repubblica di San Marino oppure le persone giuridiche sammarinesi.
Possono essere titolari di licenza per l'esercizio delle attività ausiliarie e di intermediazione commerciale le persone fisiche residenti nel territorio della Repubblica di San Marino oppure le persone giuridiche sammarinesi.
Per quanto riguarda le modalità, procedure e autorizzazioni per il rilascio delle licenze commerciali si rinvia a quanto previsto dal titolo II della legge 26 luglio 2010 n. 130.
La Legge opera infatti una distinzione di procedure per il rilascio della licenza modulata sulla base delle varie tipologie di licenze medesime (i.e. al dettaglio o all'ingrosso) nonché sulla base delle singole modalità di svolgimento dell'attività, (ad esempio per chiedere la licenza di attività commerciale al dettaglio da svolgersi nel Centro Storico della Capitale occorre presentare richiesta all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio il quale a sua volta invia la richiesta alla Giunta del Castello di Città di San Marino).
Vediamo di seguito alcuni aspetti di notevole interesse per chi esercita il commercio a San Marino.
IMPORTAZIONI dall’UNIONE EUROPEA
Le merci acquistate da operatori sammarinesi nei Paesi della Unione Europea diversi dall’Italia e destinate nella Repubblica di San Marino (ai sensi del Dec del 24.03.1993 nr. 50)
devono giungere a San Marino scortate dai documenti doganali di transito comunitario T2 o T2L ed essere presentate immediatamente presso gli spedizionieri autorizzati, per l’espletamento delle formalità doganali di importazione.
Il T2 è un documento informatico emesso da una Dogana che viene definita “Ufficio di partenza” e destinato ad un’altra Dogana definita “Ufficio di destinazione”. Al T2 viene assegnato un numero denominato MRN unico in tutta l’Unione Europea e riconoscibile su tutto il suo territorio. Gli spedizionieri autorizzati, una volta contattati dall’operatore, intervengono verificando la conformità dei documenti di transito in arrivo, e controllando altresì nel sistema NCTS (New Community Transit System) il flusso in arrivo generato dalla dogana di partenza. Al flusso generato, verrà attribuito direttamente dal sistema NCTS, un canale o cancello, il quale determinerà il conseguente controllo fisico o documentale delle merce. In caso di controllo fisico delle merci, il controllo verrà effettuato dall’Ufficio Tributario o dalle Guardie di Rocca insieme allo spedizioniere autorizzato.
Dopo avere effettuato i controlli del caso, lo spedizioniere potrà regolarizzare l’introduzione delle merci, consentire all’operatore di disporne liberamente, ed esitare il flusso in arrivo nel sistema NCTS, al fine di perfezionare correttamente l’operazione doganale.
CESSSIONI UE
Le merci destinate all’esportazione verso i paesi della Unione Europea diversi dall’Italia devono essere presentate presso gli spedizionieri autorizzati, per l’espletamento delle formalità doganali di uscita.
Lo spedizionieri autorizzato provvederà all’emissione del documento di transito T2 (NCTS) e degli eventuali certificati necessari per il paese di destinazione, generando nel sistema NCTS un flusso in partenza destinato alla dogana di destinazione del paese comunitario. Al flusso generato, verrà attribuito direttamente dal sistema NCTS, un canale o cancello, il quale determinerà il conseguente controllo fisico o documentale delle merce. In caso di controllo fisico delle merci, il controllo verrà effettuato dall’Ufficio Tributario o dalle Guardie di Rocca insieme allo spedizioniere autorizzato.
Dopo avere effettuato i controlli del caso, lo spedizioniere potrà regolarizzare l’esportazione delle merci e consentire all’operatore di disporne liberamente. La merce sportata da San Marino, una volta raggiunta la località di destinazione dovrà essere esibita del destinatario alle autorità doganali competenti, ai fini della regolarizzazione dell’introduzione della medesima.
L’esportazione si considererà perfezionata solo nel momento in cui verrà emessa regolare bolla di importazione nel paese di destino e verrà esitato conformemente il flusso generato dalla dogana di San Marino, dalla dogana di destinazione.
Le importazioni Extra-UE
Le merci acquistate da operatori sammarinesi nei Paesi non facenti parte dell’Unione Europea destinate nella Repubblica di San Marino devono espletare le formalità doganali di importazione, (ai sensi del Dec del 24.03.1993 nr. 50) presso le dogane italiane abilitate per la Repubblica di San Marino, vale a dire presso le dogane di:
GENOVA: centrale, sezione arrivi mare e terra, molo vecchio, vecchio porto di Voltri, sezione porto Passo nuovo, sezione magazzini generali Rivarolo e Genova aeroporto.
LIVORNO: centrale e sezione porto industriale
TRIESTE: centrale, sezioni Punto Franco Nuovo, sezione punto franco Vecchio,sezione porto industriale e sezione pacchi postali;
MILANO II: dogana principale di Somma Lombardo, Aeroporto di Malpensa
ORIO AL SERIO: aeroporto
ROMA II: centrale, sezione pacchi postali, sezione aerostazione merci Alitalia e sezione aeroporti di Roma;
BOLOGNA: dogana aeroporto Guglielmo Marconi, Borgo Panigale e sezione pacchi postali
RAVENNA: centrale sezione San Vitale e sezione Sestramar
FORLÌ: centrale, sezione aeroporto Ridolfi e sezione CESENA
RIMINI: centrale e sezione aeroporto Miramare;
le quali una volta effettuate le procedure di immissione in libera pratica per conto della Repubblica di San Marino, emetteranno documento di transito comunitario T2 NCTS, che servirà ad accompagnare le merci fino al territorio della Repubblica.
L’operatore di San Marino all’arrivo della merce, provvederà immediatamente a contattare l’organo preposto al controllo e al visto merci, le Guardie di Rocca. Le Guardie di Rocca dopo avere effettuato i controlli del caso, al fine di perfezionare correttamente l’operazione doganale di importazione, regolarizzeranno l’introduzione delle merci, esitando il flusso in arrivo nel sistema NCTS. L’operatore potrà di disporre liberamente delle merci solo dopo aver ricevuto il regolare visto ingresso merci da parte delle Guardie di Rocca.
ESPORTAZIONI EXTRA – UE
Le merci destinate all’esportazione verso i paesi non facenti parte dell’Unione Europea, devono essere presentate presso gli spedizionieri autorizzati, per l’espletamento delle formalità doganali di uscita . Lo spedizionieri autorizzato provvederà all’emissione del documento di transito T2 (NCTS) e degli eventuali certificati necessari per il paese di destinazione, generando nel sistema NCTS un flusso in partenza destinato (ai sensi del Dec del 24.03.1993 nr. 50) esclusivamente ad una dogana italiana. Al flusso generato, verrà attribuito direttamente dal sistema NCTS, un canale o cancello, il quale determinerà il conseguente controllo fisico o documentale delle merce. In caso di controllo fisico delle merci, il controllo verrà effettuato dall’Ufficio Tributario o dalle Guardie di Rocca insieme allo spedizioniere autorizzato. Dopo avere effettuato i controlli del caso, lo spedizioniere potrà regolarizzare l’esportazione delle merci e consentire all’operatore di disporne liberamente.
La merce esportata da San Marino, una volta raggiunta la dogana italiana di destinazione indicata dovrà essere esibita alle autorità doganali competenti, ai fini della regolarizzazione dell’esportazione. L’esportazione si considererà perfezionata solo nel momento in cui la dogana di destinazione esiterà il flusso generato dalla dogana di San Marino, comprovando l’uscita delle merci dal territorio dell’Unione Europea.
CESSIONE DI BENI ALL’INTERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
L’operatore che trasferisce beni ad altro operatore economico della Repubblica di San Marino è esonerato dall’obbligo di emissione della bolla di accompagnamento nei seguenti casi:
Dazi Doganali - Trattato unione doganale
A seguito degli accordi stipulati con i paesi UE, vale anche per San Marino la soppressione dei dazi doganali sugli scambi all’interno della Comunità. Per quanto riguarda le importazioni da paese extraUE, gli importi dei dazi sono gli stessi stabiliti dai paesi UE.
Da ultimo, potrebbe essere interessante valutare le agevolazioni e finanziamenti per le imprese sammarinesi:
Il decreto delegato 29 maggio 2007 n. 65, recante il titolo “Disposizioni fiscali per incentivare gli investimenti e il consolidamento dell’impresa”, ha previsto, per i soggetti che svolgono attività che producono reddito d’impresa, una detassazione degli utili reinvestiti nel caso in cui tali soggetti abbiano presentato, per l’anno in corso, un progetto di investimento relativo alla propria impresa. Nello specifico, per tali soggetti, in contabilità ordinaria, gli utili annuali di bilancio conseguiti utilizzati per interventi di investimento in beni strumentali nella stessa impresa, non costituiscono reddito imponibile agli effetti delle imposte dirette. Occorre precisare che le disposizioni di cui al presente decreto delegato si applicano alle società che alla data della presentazione del progetto abbiano almeno cinque dipendenti e, se nel periodo di durata del progetto il numero dei dipendenti divenisse inferiore a cinque unità i benefici decadrebbero.
Quali tipi di investimenti sono incentivati
Ai fini del decreto sono considerati interventi di investimento i progetti aziendali che prevedono:
a) l’acquisizione di beni materiali ed immateriali, l’introduzione di avanzamenti tecnologici atti a migliorare i prodotti o i processi produttivi esistenti ovvero l’acquisizione di impianti o tecnologie finalizzati alla realizzazione di prodotti nuovi o nuovi processi produttivi: in questo caso non costituiranno reddito imponibile il 60% degli utili annuali di bilancio per interventi anzidetti;
b) l’acquisizione di impianti, macchinari o processi tecnologici finalizzati ad ottenere consistenti risparmi energetici o significative riduzioni di agenti inquinanti secondo i parametri, i coefficienti e le modalità idonee a rappresentare il considerevole e consistente risparmio energetico e/o il minor carico inquinante come stabilito da apposita normativa di settore e certificato dai soggetti cui, sempre per legge, sarà demandata la funzione di controllo; in questo caso non costituiranno reddito imponibile il 90% degli utili annuali di bilancio per interventi anzidetti
c) costruzioni, acquisizioni, ristrutturazioni o ampliamenti di immobili volti a migliorare i processi produttivi esistenti o ad introdurre nuove produzioni. in questo caso non costituiranno reddito imponibile il 30% degli utili annuali di bilancio per interventi anzidetti.
Fermi restando i coefficienti massimi indicati sopra, in caso di cumulo degli interventi anzidetti, la percentuale massima del reddito non imponibile è pari al 70%. Gli utili non costituenti reddito imponibile devono essere destinati ad un fondo speciale di bilancio, vincolato per cinque anni.
Modalità d’investimento
Tali investimenti possono essere effettuati sia mediante acquisto diretto che mediante contratto di locazione finanziaria (non potranno però essere alienati prima che siano trascorsi dieci anni dall’autorizzazione); in tal caso il valore del bene strumentale è dato dal prezzo pagato dalla società concedente per l’acquisto dei beni e dei servizi connessi. Il valore del progetto aziendale di investimento deve essere oggetto di relazione giurata di un revisore o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o di un professionista iscritto ad un ordine o collegio professionale sammarinese. L’importo degli investimenti non dovrà essere inferiore a:
Defiscalizzazioni individuali
L’Art. 79 della legge n. 165/2003 ha previsto anche delle defiscalizzazioni individuali stabilendo che: “I redditi derivanti dall’esercizio di nuova impresa industriale o commerciale costituita in forma individuale, e delle società cooperative, nonché quelli derivanti dallo svolgimento di attività professionali ed assimilate sono esenti dall’imposta generale sui redditi per i primi due anni di attività a far corso dal 1 ° gennaio 2004, a condizione che il volume dei ricavi non sia superiore a 30.000 euro e quello dei compensi non superi 20.000 euro L’imprenditore industriale o commerciale titolare d’impresa che usufruisce o abbia usufruito della defiscalizzazione di cui al comma che precede non può ottenere lo stesso beneficio a favore di una nuova impresa od altra attività neppure qualora operi in settori diversi”
Provvedimenti agevolativi in materia fiscale volti ad introdurre regimi opzionali per le attività relative a beni immateriali, partecipazioni e gruppi di imprese
Legge 20 luglio 2004 n.102. La presente legge si divide in 4 titoli di cui 3 che prevedono regimi opzionali specifici per determinate fattispecie e il 4° detta delle disposizioni comuni relativamente agli stessi regimi opzionali
Esenzione tassazione plusvalenza per allineamento al valore economico corrente di beni immateriali iscritti a patrimonio
Il titolo 1° disciplina il regime fiscale opzionale inerente ai beni immateriali dando la possibilità all’operatore di allineare il costo fiscalmente riconosciuto dei beni immateriali al loro valore economico corrente. La plusvalenza è esente da tassazione al 95% a condizione che per un ammontare pari l’utile dell’esercizio ovvero riserve di utili o altre riserve disponibili siano accantonati in un’apposita riserva in sospensione di imposta. Condizione sine qua non per l’applicazione di tale regime è che l’operatore svolga in maniera esclusiva l’attività di gestione e o la titolarità dei diritti di proprietà usufrutto e ogni altro diritto relativo ad opere dell’ingegno brevetti marchi disegni progetti formule e ogni altra informazione di carattere industriale commerciale o scientifico, ivi compreso i diritto di sfruttamento dell’immagine.
Esenzione tassazione su dividendi e plusvalenze da partecipazioni in società non residenti
Il titolo 2° definisce il regime fiscale opzionale in materia di partecipazioni, prevedendo una totale esenzione dall’imposta generale sui redditi per quanto riguarda i dividendi e le plusvalenze derivanti da partecipazioni possedute in società residenti e non residenti con esplicita esclusione di quelle società residenti, o comunque domiciliate negli stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato. Condizione fondamentale per poter usufruire di questo regime è che la partecipazione sia detenuta ininterrottamente da almeno un anno (holding period), condizione che con esclusivo riferimento ai dividendi può essere realizzata anche successivamente all’incasso. A differenza di moltissimi altri paesi europei non è prevista nella normativa sammarinese la detenzione di una percentuale minima di partecipazione. (In Italia i dividendi sono tassati in uscita con ritenuta del 27%)Le società che optano per il presente regime hanno un ulteriore vantaggio, ovvero in deroga alla normativa generale gli interessi passivi corrisposti sono comunque deducibili; esiste tuttavia una norma di contrasto alla sottocapitalizzazione in base alla quale gli oneri finanziari, corrisposti ad un socio che abbia almeno una quota superiore al 20% del capitale sociale, sono indeducibili, qualora l’indebitamento della società nei confronti del medesimo socio ammonti a più di 8 volte il patrimonio netto contabile di pertinenza del socio. L’indeducibilità degli oneri finanziari è limitata alla parte di indebitamento che supera il predetto limite essendo considerati ai fini fiscali una distribuzione di utile.
Esenzione tassazione sugli utili derivanti da attività svolte nei confronti di società del gruppo
Il titolo 3° disciplina il regime fiscale opzionale per imprese appartenenti ad un gruppo, intendendosi per gruppo tutte quelle società residenti o non residenti, in cui si è detenuto almeno un 20% del capitale. Secondo tale regime gli utili conseguiti dalla società sammarinese nell’esercizio di determinate attività nei confronti delle società del gruppo non residenti saranno esenti da tassazione per il 95% a condizione che per un ammontare pari l’utile dell’esercizio ovvero riserve di utili o altre riserve disponibili siano accantonati in un’apposita riserva in sospensione di imposta. Le attività cosiddette di gruppo che possono beneficiare di tale regime sono quelle di natura finanziaria di gestione di beni immateriali e attività di servizi individuate con apposito decreto. L’operatore deve utilizzare un criterio matematico e comunque costante nel tempo in base al quale determinare l’utile di gruppo da esentare dandone comunicazione del criterio prescelto all’amministrazione finanziaria. Il titolo 4° che contiene disposizioni comuni a tutti i 3 titoli sopra menzionati definisce oltre ai criteri procedurali per l’esercizio/rinuncia dell’opzione anche le disposizioni per l’affrancamento delle riserve in sospensione di imposta previste dal titolo primo e terzo, stabilendo che tali riserve possano essere affrancate, in tutto o in parte dallo stato di sospensione di imposta a condizione che:
a) entro la data di chiusura dell’esercizio di riferimento siano stati realizzati investimenti in beni strumentali immateriali e materiali per un ammontare almeno pari al 70% della quota di riserva che si intende affrancare;
b) un ammontare pari al residuo 30% concorre alla formazione del reddito relativo al periodo di imposta dell’esercizio di riferimento;
c) nei due esercizi successivi a quello di riferimento i succitati beni o diritti in cui sia stato effettuato il reinvestimento permangano nella sfera patrimoniale della società.
La Legge 28 gennaio 1993 n.13 prevede la concessione di Credito Agevolato alle imprese in relazione ad un apposito stanziamento nel bilancio preventivo dello Stato.
Dal 2005 possono godere dei benefici derivanti dalla Legge le imprese sammarinesi industriali, artigianali, commerciali, alberghiere e di servizio, esercitate in forma individuale, nelle forme e modalità indicate ai successivi titoli.
Con la Legge 22 dicembre 2010 n. 194 è stato rinnovato lo stanziamento di € 5.000.000,00 per la "Promozione delle Attività di Ricerca Industriale, sviluppo precompetitivo, innovazione e trasferimento tecnologico" di cui alla legge 27 gennaio 2006 n.19 e successivi decreti applicativi. Tale norma prevede la corresponsione di un contributo in conto interessi a carico dello Stato nonché il sostenimento degli sgravi contributivi.
Agevolazioni a sostegno di nuova imprenditoria giovanile e femminile.
Con la promulgazione della legge 24 novembre 1997 n. 134 sono state previste una serie di agevolazioni per chi desidera avviare una nuova attività di impresa.
La Legge 13 dicembre 2005 n.179 (Legge bilanci di previsione dello stato e degli enti pubblici per l’esercizio finanziario 2006 e bilancio pluriennali 2006/2008) all’art 36 prevede l’estensione dei benefici previsti dalla Legge 24/11/1997 n.134 (Legge a sostegno di nuova imprenditoria giovanile e femminile) anche alle attività commerciali.
Destinatari delle agevolazioni sono le imprese di diritto sammarinese organizzate in maniera individuale, in forma di società a responsabilità limitata, in forma di società per azioni, in forma di società in nome collettivo e in forma di cooperativa, costituite in maggioranza da giovani di età tra i 18 e i 35 anni (42 per le donne) residenti a San Marino o interamente da giovani tra i 18 e i 35 anni (42 per le donne)residenti a San Marino. Le imprese ammesse alle agevolazioni previste sulla base di progetti con caratteristiche innovative devono operare nei settori della produzione dei beni, della fornitura dei servizi e del commercio.
Possono essere concessi dei contributi a fondo perduto, a credito agevolato, nonché incentivi fiscali e contributivi.